Il Produttore di supporti fonovideografici in qualsiasi formato (CD,
MC, LP, VHS, DVD, CD-ROM o nuovi formati), prima di effettuare la riproduzione
in copie del supporto master, deve corrispondere il compenso dovuto
per diritto d'autore per la registrazione delle opere musicali protette,
per la riproduzione in copie e per la distribuzione, anche se gratuita,
degli esemplari. Queste attivitą sono infatti soggette ai diritti esclusivi
dell'autore (articoli
13 e 61 della legge n. 633/1941).
Inoltre, i supporti fonografici e videografici possono circolare solo
se muniti dell'apposito contrassegno SIAE. La distribuzione al pubblico
di supporti che ne siano privi, dą luogo a sanzioni penali.