La Legge n. 248/2000, "Nuove norme di tutela del
diritto d'autore", che integra le norme preesistenti (Legge
sul diritto d'autore, n. 633/1941) stabilisce che il contrassegno
venga applicato su ogni supporto contenente programmi per elaboratore
o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video,
CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che
reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette
dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941)
destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo
a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941).
Il compito di applicare un contrassegno, cioè di "vidimare" ognuno di
questi supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE.
Che cos'è il contrassegno e qual è la sua funzione
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia,
ad uso sia delle Forze dell'ordine che del consumatore, che può così
distinguere, a parte le eccezioni più avanti descritte, il prodotto
legittimo da quello pirata , permettendo di individuare chi produce,
importa o commercializza un certo prodotto.
Com'è fatto e dove si può ottenere
Nel corso degli anni la SIAE ha studiato sempre nuove tecniche per contrastare
i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente
come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente rilasciato da
tutte le Sedi regionali SIAE
e dalle Filiali è irriproducibile
e, una volta attaccato, non può essere rimosso, pena la distruzione;
- è metallizzato e perciò non fotocopiabile né scannerizzabile;
- il logo SIAE è stampato con inchiostro fotocromatico, che, in presenza
di una fonte di calore (circa 37-38 gradi), scompare per riapparire
dopo pochi istanti;
- le informazioni in esso contenute sono molteplici e consentono di
conoscere:
a) il titolo dell'opera;
b) il nome del produttore;
c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio
o video, ecc.);
d) il tipo di commercio consentito (noleggio o vendita);
e) la numerazione generale progressiva;
f) la numerazione progressiva relativa a quell'opera.
Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto,
in modo da essere visibile e non poter essere rimosso o trasferito su
un altro supporto.
Costi
L'importo da pagare per ogni singolo contrassegno è di 0,0310
euro. Tale importo è ridotto a 0,0181 euro
per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in
abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione
del prezzo normalmente praticato (D.P.C.M.
21 dicembre 2001).
Sanzioni
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento od altro supporto per cui la
legge n. 633/1941 prescrive, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi
del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
oppure produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a
decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore
o dei diritti connessi, è punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire (art.171 ter, lettera d) della legge
n.633/1941).
Chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene
a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque
a trenta milioni di lire. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione
di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore, nel minimo,
a due anni di reclusione se il fatto è di rilevante gravità (art.171
bis, legge n.633/1941).
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego
della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede
in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire.
La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis,
legge n.633/1941).
Eccezioni
In alcuni casi é possibile (art. 181 bis .3, legge 633), fermo restando
l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti d'autore, che la vidimazione
sia sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva.
Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per
elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,
sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini
in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma
per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta
per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo
a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.
In seguito all'emanazione del DPCM
11 luglio 2001, n. 338, sono state individuate alcune categorie
di supporti che, per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche,
non sono assoggettati all'obbligo di vidimazione. In tale caso, quindi,
non è necessaria né l'apposizione del bollino né la presentazione della
dichiarazione sostitutiva.
Questi supporti, tassativamente elencati dall'art. 5.3 del suddetto
decreto, sono quelli:
a. accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita
di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente
conclusi con la SIAE;
b. distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque
con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c. distribuiti mediante scaricamento diretto (download)
e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso
server o siti internet se detti programmi non vengano registrati a scopo
di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente,
salva la copia privata;
d. distribuiti esclusivamente dal produttore al fine
di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
(driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione
di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
e. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati
o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS
(general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati
al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari,
se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
al funzionamento degli stessi;
f. inclusi in apparati di produzione industriale, di
governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione
e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione
del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati
e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli
stessi;
g. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica
oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione
ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio
o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
Non sono, infine, soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva
"i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto
dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità
esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria
attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano
destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a
fine di lucro" (art. 7 dello stesso decreto).